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IV
- DAL 1816 AL 1820
Tra il 1801 e il 1816 le poste straniere a Roma
chiusero. L'Ufficio della posta napoletana a Roma fu l'ultimo ad
essere chiuso nell'Ottobre 1816.
La chiusura venne preceduta dalla
firma di una "convenzione" tra le Poste pontificie e quelle
napoletane in verit un po' strana in quanto approvata dalle
rispettive amministrazioni postali e firmata dal direttore generale
delle Poste di Napoli e dal Sovrintendente della Posta pontificia.
Come dire che il governo non veniva implicato nella stipula
dell'accordo.
possibile che questo sia dovuto al fatto che le poste
napoletane speravano ancora di ripristinare il loro ufficio a Roma ed
erano pronte a invalidare la "convenzione" qualora se ne fosse trovata
l'occasione.
La "convenzione" stata pubblicata per la prima volta da
C. Fedele e M. Gallenga. Rispetto a questa stesura il testo
napoletano ha qualche lieve modifica di forma e alcune note ad uso
interno. (1)
Ecco il testo dell'accordo di fonte napoletana: (2)
REGOLAMENTO
PEL NUOVO SISTEMA DI CORRISPONDENZA FRA LE DUE GENERALI
AMMINISTRAZIONI DI POSTE DI SUA SANTIT E DI SUA MAEST IL RE DELLE
DUE SICILIE
Articolo 1
La corrispondenza estera tanto per Napoli, per
la Sicilia e le Isole Jonie, quanto quelle di Napoli, di Sicilia e
delle Isole Jonie per l'estero sar reciprocamente consegnata alla
frontiera dei rispettivi Stati. Approvato
Articolo 2
I due Governi
soffriranno il peso del trasporto della corrispondenza rispettiva
fino alla frontiera. In conseguenza la consegna per parte del Governo
di Sua Santit sar fatta al Direttore della Posta napolitana in
Fondi, quella per parte del Governo di Napoli sar eseguita
all'incaricato della Posta Pontificia in Terracina. Approvato.
Articolo 3
Le lettere del regno di Napoli, di Sicilia e delle Isole
Jonie dirette a domini di Sua Santit saranno reciprocamente e
gratuitamente scambiate con quelle provenienti da tutti gli Stati
soggetti alla Santit Sua per i Regni di Napoli e Sicilia, e per le
Isole Jonie. Approvato comprese quelle di Malta.
Articolo 4
Il Governo
di Napoli non soffrir alcuna spesa per le lettere d'Italia; esse
saranno consegnate senz'alcun pagamento alla frontiera del regno di
Napoli. Lo stesso sar praticato per la corrispondenza di Napoli,
della Sicilia e delle Isole Jonie per l'Italia. Approvato sussistendo
le attuali convenzioni ed usi colle Poste d'Italia. Questo articolo
potr modificarsi secondo l'occorrenza. (a)
Articolo 5
Le lettere di
Spagna pel Regno di Napoli, per la Sicilia e per le Isole Jonie
saranno pagate dal Governo di Napoli alla ragione di scudo uno e bajocchi quaranta per ogni oncia. Approvato comprese quelle di Malta.
Articolo 6
Il Governo di Napoli far per le lettere provenienti
da
Germania lo stesso pagamento a peso alla ragione che potr essere
convenuta fra le Poste di Vienna, ed il Governo di Sua Santit. Approvato.
(b)
Articolo 7
Per la corrispondenza degli Stati Romani, d'Italia, di
Germania, e di Spagna dirette per Napoli e viceversa, non si far alcuna
restituzione di lettere indistribuite, dovendo esse restare a carico de
rispettivi Governi. Approvato per gli Stati Romani e per le lettere di
Spagna. Per gli Stati d'Italia durante le convenzioni attuali, e per la
Germania analogamente all'art.6. (c)
Articolo 8
La corrispondenza
proveniente da Francia pel Regno di Napoli sar consegnata col solo
carico della tassa che sar apposta in Francia di cui il Governo di
Napoli dovr fare il pagamento. Approvato.
Articolo 9
Nello stesso modo la
corrispondenza del regno di Napoli di Sicilia e delle Isole Jonie per la
Francia sar tassata col carico della tassa attualmente in vigore, e
l'importo di essa dovr esser pagato al Governo di Napoli. Approvato,
sempre che ne convengano gli Uffici interessati.
Articolo 10
Le
lettere indistribuite di Francia per Napoli, e viceversa, saranno
restituite rispettivamente alla fine di ciascun trimestre, e ne sar
conteggiato lo importo dal Governo di Napoli. Approvato.
Articolo 11
Il Governo di Napoli alla fine di ciascun mese sosterr l'intero
importo delle lettere di Germania, e di Spagna, per le quali non si
deve fare restituzione di lettere indistribuite. Il pagamento sar
fatto dopo che il conto sar stato liquidato dalla Amministrazione
Generale delle Poste di Napoli. Approvato per le lettere di Spagna.
Per quelle di Germania, analogamente all'art.6.
Articolo 12
L'importo
delle lettere di Francia sar soddisfatto alla fine di ciascun
trimestre, dopo la verifica de rispettivi conti, e dopo l'invio delle
lettere indistribuite, delle quali deve farsi la deduzione.
Approvato.
Articolo 13
Le Amministrazioni delle Poste di Roma, e di
Napoli faranno eseguire per mezzo di rispettivi Corrieri, ed a loro
spese, due volte la settimana il trasporto della corrispondenza fino
alla prima officina de due Stati. Approvato.
Articolo 14
I pacchi
della corrispondenza saranno inviati in valige chiuse da formarsi a
spese dei Governi di Napoli e di Roma, le di cui chiavi a doppio
saranno custodite da' Direttori delle due Generali Amministrazioni.
Approvato.
Articolo 15
I Corrieri di Roma consegneranno al Direttore
della Posta di Fondi le valige del di cui trasporto sono incaricati. I
Corrieri di Napoli faranno tal consegna al Direttore di Terracina;
questi due Direttori trasmetteranno le valige all'Amministrazione
Generale da cui rispettivamente dipendono. Le spedizioni verranno
annunciate dall'una all'altra Amministrazione per mezzo di fogli di
avviso, da stabilirsi di accordo tra loro. In essi verranno col
maggior dettaglio possibile designati i carichi delle lettere.
Approvato.
Articolo 16
Il Direttore di Posta di Fondi, e di Terracina
faranno sul parte de' Corrieri rispettivi il certificato della
ricezione delle valigie. Laddove verificassero che le valigie
suddette abbiano sofferto pel viaggio la menoma alterazione, ne
formeranno il corrispondente verbale in triplice spedizione, una
delle quali riterranno presso di loro, e le altre due le invieranno
alla Amministrazione di Napoli e di Roma. Ne' fogli di parte de
'Corrieri saranno indicate le ore di arrivo e di partenza di essi.
Approvato.
Articolo 17
Sar fissato dalle due Amministrazioni
l'orario per la partenza de' Corrieri dalle rispettive Officine nelle
capitali e nelle Frontiere, ed il tempo nel quale debbono eseguire il
viaggio. Approvato.
Articolo 18
I Corrieri delle due Poste Pontificia
e Napolitana, faranno la corsa nel tempo determinato e con tutta
speditezza. In caso di mancanza o ritardo le due Amministrazioni si
faranno rispettivamente gli Offici per evitare ogni abuso. Approvato.
Articolo 19
L'Amministrazione delle Poste Pontificie far formare un
pacco delle lettere degli Stati Romani dirette alle Officine di Posta
da Fondi a Napoli, e lo trasmetter al Direttore delle Poste di Fondi,
il quale ne far la diramazione secondo le istruzioni particolari che
ricever dall'Amministrazione delle Poste di Napoli. In egual modo
l'Amministrazione delle Poste di Napoli far formare un pacco delle
lettere di Napoli e del Regno dirette ai Comuni lungo la strada da
Terracina a Roma, e questo pacco sar inviato al Direttore della Posta
di Terracina perch possa diramarne le lettere. Per la facile
esecuzione di queste misure le due Amministrazioni di Posta Napoletana
e Pontificia si trasmetteranno vicendevolmente lo stato de' comuni
lungo la strada da Napoli a Fondi, e da Roma a Terracina. La
spedizione di tali lettere sar accompagnata da un foglio di carico,
nel quale verranno designate, col pi grande dettaglio, il numero e la
qualit delle lettere che saranno trasmesse ai Direttori di Posta di
Fondi e di Terracina; e ci ad oggetto che ciascuno di questi
Direttori possa giustificare coll'Amministrazione dalla quale dipende
il carico delle lettere che ha ricevuto. Approvato.
Articolo 20
Saranno egualmente accompagnate da simili fogli di carico le lettere
che pervengono ai Direttori di Terracina, e di Fondi da Comuni situati
lungo la strada al di qua di Roma fino a Terracina, e dopo di Napoli
fino a Fondi, le quali lettere si spediscono dall'uno all'altro de
Direttori di Terracina, e di Fondi, senza passare pel controllo delle
Amministrazioni Generali di Roma e Napoli. Il presente regolamento
comincer ad aver effetto dal giorno 19 del corrente in cui il
Corriere Pontificio si trover a Terracina per ricevere la
corrispondenza. Tanto i sopradetti articoli quanto le modificazioni
annesse al margine corrispondente a ciascuno de' medesimi sono stati
approvati e perci rispettivamente firmati da me sottoscritto
Soprantendente Generale delle Poste Pontificie in forza di poteri a
quest'oggetto conferitimi da S. Em.a Rev.a il Signor Cardinale Ercole
Consalvi Segretario di Stato di Sua Santit, e da me sottoscritto
Direttore della Regia Posta di Napoli in Roma a quest'effetto
autorizzato da S.E.il Signor Marchese di Fasealdo Ministro
plenipotenziario di S.M.il Re delle Due Sicilie presso la S.Sede.
Fatto in doppio nell'Officio Generale della Posta Pontificia. L 10
Ottobre 1816.
Il soprantendente Generale delle Poste Pontificie
firmato Comm. Altieri. Il Direttore della Posta di Napoli in Roma
firmato Francesco Valle.
NOTE
(.) Questo regolamento fu fatto in
occasione della soppressione della Posta di Napoli in Roma avvenuta
in Ottobre 1816.
(a) Attualmente le lettere del Regno Lombardo Veneto,
e del Ducato di Parma e Piacenza vengono caricate della tassa indicata
dal Real Rescritto de 30 Giugno 1818.
(b) Il Real Rescritto de 30
Giugno 1818 indica il diritto di transito a pagarsi per le lettere
provenienti da Germania.
(c) Le lettere provenienti dagli Uffici di
Posta Austriaci che rimarranno indistribuite si restituiscono alla
Posta Pontificia in Roma a tenore della nota di S.Em.a il Cardinal
Consalvi de' 28 Maggio 818.
In un articolo aggiuntivo (3) viene
convenuto che le tariffe attuali vengano provvisoriamente in attesa di
nuove norme.
Queste norme, contenute in un "regolamento Napoli-Pontificio" vengono emanate il 6 Marzo 1818 per entrare in
vigore "appena che i capi de' due offici Generali ne avranno ricevuto
l'autorizzazione da' rispettivi Governi.
Ecco il testo della
convenzione:
CONVENZIONE
FRA LE DUE AMMINISTRAZIONI DI POSTA DELLO
STATO PONTIFICIO E DEL REGNO DELLE DUE SICILIE SULLE LETTERE
AFFRANCATE ED ASSICURATE
Articolo 1
Ciascuna delle due Amministrazioni
percepir sulle lettere che volontariamente si affrancano.
1. Il
dritto d'immissione cosi detto di affrancatura.
2. Il porto delle
lettere secondo la tariffa.
Articolo 2
Il dritto d'immissione sar
ritenuto dall'Amministrazione che spedisce la lettera. Il porto poi
apparterr all'Amministrazione che consegna le lettere.
Articolo 3
Per quest'oggetto in dorso di ciascuna lettera sar segnato il semplice
porto e non il dritto di affrancatura.
Articolo 4
L'importo totale
delle lettere francate sar indicato in ciascun foglio di avviso,
onde l'uno de due Offici possa darne conto all'altro, secondo l'Art.2.
Articolo 5
Le lettere affrancate saranno consegnate senz'alcun
pagamento nel luogo del destino.
Articolo 6
Ciascun de due Offici ha
la libert di abiurare le lettere.
Articolo 7
Per le lettere
assicurate si percepir.
1. Il dritto d'immissione, o sia di
affrancatura;
2. Il porto doppio secondo la tariffa.
Articolo 8
Il
dritto di immissione sar ritenuto dall'Amministrazione che spedisce
le lettere. I due porti correranno interamente a beneficio
dell'Amministrazione che deve consegnare le lettere.
Articolo 9
Il
dritto di immissione per le lettere assicurate non sar segnato in
dorso delle lettere, ma la sola doppia tassa.
Articolo 10
Le due
Amministrazioni si comunicheranno le rispettive tariffe, e nel caso di
cambiamento nel tratto successivo se ne daranno subito l'avviso.
Articolo 11
L'importo della doppia tassa delle lettere assicurate sar
indicato ne' fogli di avviso di ciascuno de' due Offici per rendersene
conto vicendevolmente alla fine di ogni trimestre.
Articolo 12
Le
lettere assicurate saranno consegnate senz'alcun pagamento nel luogo
del destino.
Articolo 13
Le lettere assicurate saranno attenute con
cera di Spagna a fogli di avviso, ne' quali dovranno essere
nominalmente indicate.
Articolo 14
Le due Amministrazioni
risponderanno rispettivamente per le lettere assicurate, che ciascuna
di esse spedisce all'altra nel caso che qualche lettera sia soggetta a
dispersione.
Articolo 15
La presente convenzione avr luogo appena che
i Capi de due Offici Generali ne avranno ricevuto l'autorizzazione da'
rispettivi Governi.
Napoli 6 Marzo 1818
Il Direttore Generale delle
Poste di Napoli f.to Giovanni D'Andrea
Il Soprantendente Generale
delle Poste Pontificie f.to Camillo Massimo."
L'approvazione del
"Regolamento" non comporta adeguamento delle tariffe tra Napoli e
Pontificio, salvo l'aumento di un grano per le lettere di un foglio e
mezzo, provenienti dalla Sicilia, che passano da gr. 15, a gr. 16.
Anche le tariffe per l'Italia rimangono immutate, mentre le lettere
provenienti dallo Stato Sardo passano da gr.16 a gr.20.
Per le lettere
da e per gli stati esteri non si in grado di valutare l'impatto
della nuova convenzione che pure deve esserci stato visto il passaggio
di due, tre e alle volte di quattro amministrazioni postali che si
scambiano le lettere.
Indubbiamente la convenzione ha portato dei
benefici alla Amministrazione napoletana per il solo fatto di aver
abolito l'ufficio, e le spese, di Roma e di aver compensato con
servizi - il trasporto interno - a fronte di tali spese.
Ma anche
l'inclusione delle lettere di Malta e delle Isole Jonie tra quelle da
scambiarsi alla pari alle rispettive frontiere aumenta il prestigio
delle poste napoletane e anche l'introito di dette poste.
Di contro lo
Stato Pontificio viene colto in fallo nel non aver incluso nella
"Convenzione" le lettere provenienti dalla enclave di Benevento che
continueranno a pagare esose tariffe per poter corrispondere col
Pontificio.
Il ventennio che corre - dal 1820 al 1840 - vede ormai
giochi gi fatti con una maggiore presenza sarda rispetto a quella
austriaca in virt di una accorta politica delle convenzioni postali
con gli altri Stati italiani ed europei.
L'importanza di Roma nella
trasmissione delle lettere tra gli stati europei e il bacino del
mediterraneo cala lentamente, fino a scomparire del tutto nel
ventennio decisivo che verr portando una novit importante: la
navigazione a vapore.
NOTE
(1) C. Fedele - M.
Gallenga, Per servizio di Nostro Signore, Modena 1988.
(2) Archivio di
Stato Palermo. Ministero delle finanze, busta 525.
(3) C. Fedele - M.
Gallenga, op. cit., pag.288.
Vedi
(Fig.
1), (Fig.
2), (Fig.
3).
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